DOCUMENTI

Regolamento della scuola di musica

 

1) Finalità: la scuola di musica ha la finalità di promuovere l’educazione musicale e culturale in genere di tutti i cittadini e dei giovani in particolare; scopo specifico è l’inserimento degli allievi nel Gruppo Musicale Città di Mogliano veneto oppure nella Junior Band appena la loro preparazione lo permette. Il grado di preparazione potrà essere stabilito in qualunque momento dell’anno e le uniche persone titolate a compiere tale valutazione saranno il relativo insegnante ed il Direttore artistico del Gruppo Musicale o della Junior Band.

 2) Indicazioni generali: la scuola è aperta ai giovani ed agli adulti senza limiti di età e l’iscrizione potrà essere effettuata in qualunque momento dell’anno. Sono previsti corsi di flauto, clarinetto, oboe, fagotto, sassofono, tromba, corno francese, flicorno, trombone, euphonium, tuba, percussioni, batteria e tastiera.

 3) Lezioni: Le lezioni sono tenute da insegnanti diplomati in Conservatorio e/o specializzati nel loro strumento musicale e con esperienza pluriennale di insegnamento. I corsi si articolano in: lezioni settimanali individuali da 45 minuti o da 60 minuti; lezioni collettive da 60 minuti con due allievi; lezioni collettive da 60 minuti con tre allievi ; lezioni collettive da 60 minuti con quattro allievi. Il pagamento delle lezioni deve essere fatto anticipatamente all’inizio del mese. Nei casi in cui si ritenga didatticamente utile l’insegnate può richiedere la presenza di un genitore alla lezione del proprio figlio.

 4) Calendario: i corsi di musica iniziano a ottobre e terminano a maggio seguendo il calendario scolastico e le festività dello stesso, tuttavia complessivamente gli allevi hanno diritto ad un ciclo di quattro lezioni al mese. Nel mese di giugno e settembre verranno recuperate eventuali lezioni non svolte.

 5) Assenze: è previsto il recupero delle lezioni perse a causa dell’assenza dell’insegnante mentre non è previsto il recupero delle lezioni perse a causa dell’assenza dell’allievo salvo disponibilità dell’insegnante a recuperarle.

 6) Orari: Gli orari delle lezioni saranno concordati da insegnante e allievi in base alla disponibilità delle due parti e potranno essere soggetti a variazioni o spostamenti in ragione degli altri impegni professionali degli insegnanti stessi.

 7) Saggi finali: è prevista la partecipazione degli allievi della scuola al concerto annuale dell’Epifania del Gruppo Musicale (6 gennaio) ed al saggio finale che si terrà al termine delle lezioni e di eventuali altre manifestazioni organizzate durante l’anno scolastico.

 8) Privacy: i dati acquisiti tramite la scheda di iscrizione saranno usati esclusivamente per esigenze di segreteria e per l’invio di informazioni concernente la scuola stessa secondo i termini di legge.

 

Statuto dell’Associazione Gruppo musicale “Città di Mogliano Veneto”

 

ART. 1
Denominazione e sede
E’ costituita in Mogliano Veneto l’Associazione Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto con sede in via Sciesa n.32
ART. 2
Scopo
L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
a) favorisce l’educazione e la formazione musicale dei giovani e allo scopo può promuovere corsi, seminari, stage;
b) può presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati che ne richiedano la presenza;
c) può organizzare manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, mostre, scambi culturali,
gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, ricerche e tutto ciò che possa essere utile alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, con particolare riguardo a quelli locali;
d) può collaborare con Istituzioni, Enti ed Associazioni.
ART. 3
Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati ordinari.
ART. 4
Soci
Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari facendone proprie le finalità.
I soci del Gruppo si distinguono in: Ordinari, Sostenitori e Benemeriti.
Sono soci “Ordinari” tutti coloro che abbiano ottenuto l’ammissione al Gruppo e ne operino artisticamente.
Sono soci “Sostenitori” quanti, sensibili ai problemi artistico – culturali, desiderino sostenere le iniziative del Gruppo.
Sono soci “Benemeriti” coloro che contribuiscono con donazioni o lasciti allo sviluppo dell’Istituzione.
Le uniche due categorie che possono condizionare scelte e fini del gruppo sono i soci ordinari e il direttivo.
ART. 5
Domanda di ammissione
L’ammissione a Socio ordinario è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e del Direttore Artistico, il giudizio dei quali è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. L’ammissione dei soci benemeriti e sostenitori è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del solo Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato
minorenne.
ART. 6
Diritti dei soci
La qualifica di Socio ordinario dà diritto a frequentare i locali sociali, nonché di partecipare alle attività secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo. Il diritto di voto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione. Tutte le cariche
sociali sono onorarie, pertanto non vengono assegnati compensi o gettoni di presenza salvo eventuali rimborsi spese.
ART. 7
Vincoli
a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;
b) assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;
c) il musicante effettivo, con l’ammissione al Gruppo, acquista la qualità di socio ed in tale condizione è tenuto a prestare la sua opera nell’assoluto interesse del Gruppo, per il suo miglior incremento e per dare allo stesso delle solide basi atte a garantirgli vita in avvenire.
ART. 8
Decadenza dei soci
I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera al direttivo;
b) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio (la delibera di espulsione deve essere ratificata dall’Assemblea generale dei Soci Ordinari. Il Socio espulso non può più essere riproposto;
c) per scioglimento dell’Associazione.
In caso di dismissione o di radiazione, il socio dovrà restituire quanto gli è stato dato in dotazione escluso tutto ciò che è di sua proprietà.
Il socio si impegna, tuttavia, a non adire in nessun modo alle vie legali nei confronti del Gruppo Musicale.
ART. 9
Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci ordinari (ordinaria e straordinaria);
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
ART. 10
Funzionamento dell’assemblea
a) L’Assemblea generale dei soci ordinari è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
b) La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno direttivo.
c) L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
d) Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.
ART. 11
Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci ordinari non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. (Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, art.36 c.c.).
ART. 12
Assemblea ordinaria
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, con indicati il giorno, il luogo, l’ora e l’elenco delle materie
da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del rendiconto preventivo dell’anno in corso.
Spetta all’Assemblea dei soci ordinari:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
c) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) valutare l’operato del Consiglio Direttivo e la sua riconferma annuale.
ART. 13
Validità assembleare
Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l’eleggibilità libera degli organi
amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.
Per la legalità delle adunanze di prima convocazione occorre l’intervento della metà più uno dei Soci Ordinari.
Per la legalità delle adunanze di seconda convocazione, che potranno tenersi anche solo dopo mezz’ora da quella fissata per la prima seduta, è sufficiente qualsiasi numero di intervenuti.
Per la validità delle deliberazioni occorre sempre il voto della metà più uno dei presenti.
ART. 14
Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo
dall’Assemblea straordinaria dei soci ordinari e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
ART. 15
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i soci ordinari maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da almeno 7 membri, sempre in numero dispari e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Revisori ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni, con riconferma annuale, ed i suoi componenti che possono essere soci ordinari, benemeriti e sostenitori sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni del consiglio devono risultare da un verbale scritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee atte a garantirne la massima diffusione.
ART. 16
Dimissioni
I consiglieri dimissionari verranno sostituiti dai primi dei non eletti. Il Consiglio verrà rinnovato prima della scadenza naturale qualora per effetto di dimissioni o decadenza, gli eletti di prima nomina risultino inferiori al 50%.
ART. 17
Compiti del consiglio direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci benemeriti e sostenitori;
b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci ordinari assieme alla direzione artistica;
c) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
d) redigere il regolamento dell’Associazione;
e) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci ordinari entro il 31 gennaio di ogni anno;
f) curare l’ordinaria amministrazione;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci ordinari (almeno una volta all’anno);
h) convocare l’Assemblea straordinaria qualora si ritenga necessaria o venga richiesta dai soci ordinari;
i) programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione;
l) nominare il Direttore artistico fissandogli un rimborso spese mensile;
m) nominare tutti gli altri insegnanti (potendosi avvalere della consulenza della direzione artistica)
fissando loro un rimborso spese; chi di questi insegnanti è anche socio ordinario, è tenuto ad essere regolarmente presente alle prove, ai servizi ed ai concerti del Gruppo, salvo impossibilità di forza maggiore;
n) organizzare gli eventuali corsi, seminari e stage potendosi avvalere della consulenza della direzione artistica;
o) gestire i rapporti contrattuali con il Comune;
p) gestire il patrimonio ed il corredo del Gruppo Musicale;
q) approvare la tariffa per i servizi musicali richiesti da Enti e privati;
r) chiamare elementi estranei al Gruppo Musicale ma utili a rafforzare la compagine, rimborsando loro le dovute spese;
s) approvare le spese;
t) stabilire il tipo di divisa da usare nei servizi e nei concerti.
ART. 18
Il presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
ART. 19
Il vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed
in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
ART. 20/A
Il segretario e il tesoriere
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.
ART. 20/B
Il tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto
preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.
ART. 21
Direttore artistico
La direzione artistica dell’associazione musicale è affidata, secondo le modalità previste dall’art. 17, ad un maestro direttore che ha la responsabilità di tutti gli aspetti della programmazione e dell’attività musicale dei soci ordinari, rispondendone direttamente al Consiglio direttivo. Può votare sull’ammissione dei soci ordinari. Non ha facoltà di voto nelle assemblee e non può ricoprire cariche sociali.
ART. 22
Patrimonio
Il Gruppo Musicale provvede al suo mantenimento mediante contributi provenienti da Enti Pubblici e Privati, dagli stessi componenti del Gruppo, dai Soci Sostenitori e Benemeriti e da eventuali donazioni in occasione di concerti pubblici o privati. L’autorizzazione alla gestione dei mezzi finanziari è data dal Consiglio Direttivo al Tesoriere e ad un altro componente del direttivo stesso.
ART. 23
Sezioni
L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
ART. 24
Scuola di musica
In seno al corpo musicale è istituita la “Scuola allievi”. Possono iscriversi tutti i cittadini d’ambo i sessi, a partire dalla scuola dell’obbligo e che dimostrino attitudini e buona volontà allo studio, previa approvazione del consiglio direttivo.
ART. 25
Con l’ammissione al Gruppo, l’Allievo e i soci riceveranno copia del presente statuto e
regolamento, che dovranno osservare in ogni sua parte e nel complesso, dopo averlo firmato per accettazione.
ART. 26
Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall’Assemblea avente fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.
ART. 27
Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.
Mogliano Veneto
04/01/2011